Art. 1.

      1. All'articolo 144, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «funzionari dello Stato» sono inserite le seguenti: «o ufficiali delle Forze armate» e dopo le parole: «magistrati della giurisdizione ordinaria» sono inserite le seguenti: «, militare».
      2. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Su proposta del Ministro dell'interno, nei casi in cui la situazione territoriale non permette il reperimento delle necessarie risorse umane anche ricorrendo alle categorie professionali di impiegati dello Stato di cui al presente comma, due dei tre membri costituenti la commissione straordinaria possono essere nominati, previa indicazione del prefetto, tra laureati in materie giuridiche ed economiche esperti nell'amministrazione e nella gestione degli enti locali. A questi ultimi, che in nessun caso possono ricoprire l'incarico di presidente della commissione, è riconosciuto un compenso mensile pari a quello spettante al personale dell'area D, posizione economica D 3, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle regioni e degli enti locali».